Guida ai diritti relativi a cambiali e assegni e alle richieste di pagamento
Basato su 257 casi di consulenza · Aggiornato · Tradotto dall’originale coreano.
Anche se avete ricevuto una cambiale o un assegno, se omettete la presentazione al pagamento o la procedura di regresso potreste perdere i diritti nei confronti dei giranti e di altri soggetti. Se avete ricevuto una cambiale per il pagamento di un debito preesistente, occorre inoltre verificare se il credito originario continui a sussistere e quale rapporto vi sia tra la restituzione della cambiale e l’adempimento del debito.
In sintesi

Punti chiave
- Se una cambiale o un assegno viene consegnato o ricevuto per adempiere un debito preesistente, in assenza di un accordo particolare, di norma il debito originario permane insieme all’obbligazione risultante dal titolo. Se l’emittente è un terzo diverso dal debitore del rapporto sottostante, si presume che il titolo sia stato consegnato «a fini di pagamento» (sentenza della Corte Suprema del 9 novembre 1993, nn. 93다11203 e 11210; sentenza della Corte Suprema dell’8 novembre 1996, n. 95다25060).
- Quando il credito originario e il credito derivante dalla cambiale o dall’assegno coesistono, se si richiede il pagamento del credito originario la restituzione del titolo può essere soggetta alla regola dell’adempimento simultaneo (sentenza della Corte Suprema del 9 novembre 1993, nn. 93다11203 e 11210).
- Per esercitare il diritto di regresso nei confronti dei giranti e di altri soggetti occorre soddisfare requisiti quali la presentazione regolare al pagamento e la prova del rifiuto di pagamento. I requisiti per agire contro l’emittente di una cambiale propria possono differire da quelli richiesti per il regresso contro un girante (Legge sugli assegni, art. 39 (수표법 제39조); casi 1, 3, 6 e 10).
- Se una cambiale in bianco viene presentata al pagamento senza aver completato i dati necessari, si può perdere il diritto di regresso nei confronti dei giranti. Tuttavia, per una cambiale in bianco con la scadenza indicata, il termine di prescrizione del diritto derivante dalla cambiale può iniziare a decorrere dalla scadenza anche prima che siano completati i dati mancanti (Legge cambiaria, art. 70, comma 1 e art. 77, comma 1, n. 8 (어음법 제70조 제1항, 제77조 제1항 제8호); casi 3 e 18).
- Per una cambiale con scadenza lasciata in bianco a garanzia di rapporti commerciali continuativi, salvo circostanze particolari, il termine di prescrizione del potere di completarla decorre dal momento in cui i rapporti terminano e diventa possibile esercitare i diritti derivanti dalla cambiale (sentenza della Corte Suprema del 28 maggio 1997, n. 96다25050; caso 15).
- Il solo fatto di avere apposto una girata su una cambiale propria a titolo di garanzia non consente di concludere che sia stato garantito anche il debito sottostante. L’intenzione di garantire il debito sottostante deve risultare dalle circostanze concrete, anteriori o successive alla girata (sentenza della Corte Suprema del 2 dicembre 1994, n. 93다59922; caso 9).
- Il fatto che i diritti relativi a una cambiale o a un assegno si siano estinti per prescrizione o per vizi procedurali non dà sempre luogo a un diritto alla restituzione dell’arricchimento. Occorre verificare se siano disponibili altri rimedi, come il credito originario, e se la controparte abbia effettivamente conseguito un vantaggio patrimoniale (Legge cambiaria, art. 79 (어음법 제79조); Legge sugli assegni, art. 63 (수표법 제63조); casi 7 e 19).
- In caso di falsificazione di una cambiale o di una girata, la responsabilità cartolare e la responsabilità del datore di lavoro prevista dal Codice civile possono essere valutate separatamente. Il risarcimento del danno a titolo di responsabilità del datore di lavoro non dipende soltanto dal fatto che sia stato conservato il diritto di regresso cartolare (Codice civile, art. 756 (민법 제756조); casi 12 e 20).
Domande frequenti
Q. Non sono riuscito a presentare la cambiale in tempo: posso agire sia contro l’emittente sia contro il girante?
La risposta può variare a seconda del soggetto contro cui si agisce. I casi spiegano che l’azione contro l’emittente, debitore principale di una cambiale propria, non è preclusa per il solo fatto che sia decorso il termine per la presentazione al pagamento; il diritto di regresso contro il girante, invece, può non essere conservato se la cambiale non è stata presentata regolarmente al pagamento.
Q. Ho ricevuto una cambiale emessa da un terzo al posto del pagamento di una fornitura. Se la cambiale non viene pagata, posso richiedere di nuovo il prezzo della fornitura?
In assenza di un accordo particolare, si può presumere che il debito preesistente continui a sussistere insieme all’obbligazione derivante dalla cambiale. Tuttavia, quando si richiede il pagamento del credito originario, la restituzione della cambiale e l’adempimento del debito possono essere dovuti contestualmente. Occorre quindi considerare che la cambiale dovrà essere restituita oppure che il pagamento avverrà contro la sua restituzione.
Q. Posso presentare al pagamento una cambiale in bianco lasciando vuoti la data di emissione o il nome del prenditore?
Per esercitare il diritto di regresso nei confronti del girante, occorre completare i dati mancanti necessari e poi presentare regolarmente la cambiale al pagamento. La presentazione senza aver completato i dati richiesti dalla legge, come la data di emissione, non costituisce una presentazione regolare e può comportare la perdita del diritto di regresso.
Q. Posso ancora completare oggi una cambiale con la scadenza in bianco, ricevuta molto tempo fa a garanzia di rapporti commerciali continuativi?
Per una cambiale emessa con la scadenza in bianco a garanzia del pagamento di debiti derivanti da rapporti commerciali continuativi, salvo circostanze particolari, il termine di prescrizione del potere di completarla decorre dal momento in cui i rapporti terminano e diventa possibile esercitare i diritti derivanti dalla cambiale. Pertanto, il solo fatto che sia trascorso molto tempo dalla ricezione della cambiale non consente di concludere che non sia più possibile completarla.
Q. Se giro una cambiale propria, garantisco anche il debito originario?
In generale, il girante assume l’obbligazione cartolare derivante dalla girata, ma non garantisce anche il debito sottostante. L’intenzione di garantire il debito sottostante va valutata in base all’accordo concreto tra le parti e alle circostanze esistenti al momento dell’operazione.
Q. Se non ho presentato l’assegno e i diritti relativi all’assegno si sono estinti, non c’è alcun modo per recuperare il denaro?
Anche se i diritti relativi all’assegno si sono estinti per prescrizione o per vizi procedurali, è possibile verificare se si possa agire sulla base del rapporto sottostante o esercitare un’azione per la restituzione dell’arricchimento. Quest’ultima richiede tuttavia che siano soddisfatti requisiti quali l’effettivo conseguimento di un vantaggio patrimoniale da parte della controparte e potrebbe non essere riconosciuta se resta disponibile un altro rimedio.
Q. Se, dopo lo scambio di un assegno, il credito viene ceduto a un’altra persona, il debito permane anche se l’assegno viene pagato in seguito?
Se l’assegno è stato consegnato per pagare un debito preesistente, si può ritenere che fosse previsto che, una volta pagato l’importo dell’assegno, si estinguesse anche il debito originario. Se tale circostanza esisteva già prima della notifica della cessione del credito, il debitore può opporre al cessionario l’estinzione del debito originario anche se l’assegno viene pagato dopo la notifica.
Q. La girata di una cambiale è stata falsificata e ho mancato la presentazione al pagamento: posso chiedere il risarcimento del danno alla società?
Se l’atto di falsificazione del dipendente è connesso all’esercizio delle sue mansioni e ricorrono i presupposti della responsabilità del datore di lavoro, tale responsabilità costituisce un’obbligazione risarcitoria di diritto civile, distinta dalla responsabilità cartolare. I casi spiegano che, per far valere la responsabilità del datore di lavoro, non è necessariamente necessario che sussista il diritto di regresso cartolare o che la presentazione al pagamento sia avvenuta regolarmente.
Norme applicabili
- Legge cambiaria, art. 10 (어음법 제10조)
- Legge cambiaria, art. 13, comma 2 (어음법 제13조 제2항)
- Legge cambiaria, art. 16, comma 1 (어음법 제16조 제1항)
- Legge cambiaria, art. 20, comma 1 (어음법 제20조 제1항)
- Legge cambiaria, art. 69 (어음법 제69조)
- Legge cambiaria, art. 70, comma 1 (어음법 제70조 제1항)
- Legge cambiaria, art. 75 (어음법 제75조)
- Legge cambiaria, art. 76 (어음법 제76조)
- Legge cambiaria, art. 77, comma 1, n. 1 (어음법 제77조 제1항 제1호)
- Legge cambiaria, art. 77, comma 1, n. 8 (어음법 제77조 제1항 제8호)
- Legge cambiaria, art. 78, comma 1 (어음법 제78조 제1항)
- Legge cambiaria, art. 79 (어음법 제79조)
- Legge sugli assegni, art. 1 (수표법 제1조)
- Legge sugli assegni, art. 12 (수표법 제12조)
- Legge sugli assegni, art. 29 (수표법 제29조)
Attenzione
- Per esercitare il diritto di regresso nei confronti dei giranti e di altri soggetti, non bisogna trascurare i termini per la presentazione al pagamento né i requisiti relativi alla prova del rifiuto di pagamento. I casi spiegano che, per esercitare il diritto di regresso contro l’emittente di un assegno, è necessaria una presentazione regolare al pagamento entro 10 giorni dalla data di emissione (Legge sugli assegni, art. 29 (수표법 제29조); caso 6).
- Il diritto di regresso esercitato dal portatore dell’assegno e da altri soggetti può prescriversi se non viene esercitato entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione (Legge sugli assegni, art. 51 (수표법 제51조); caso 17).
- Il diritto cartolare nei confronti dell’emittente di una cambiale propria può prescriversi se non viene esercitato entro tre anni dalla scadenza (Legge cambiaria, art. 70, comma 1 e art. 77, comma 1, n. 8 (어음법 제70조 제1항, 제77조 제1항 제8호); casi 7 e 18).
- La permanenza del credito originario può variare a seconda che la cambiale o l’assegno sia stato consegnato in sostituzione dell’adempimento del debito preesistente, ai fini del pagamento o a titolo di garanzia. Occorre quindi verificare l’accordo tra le parti e le circostanze della consegna.
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Casi di origine
Questa guida è stata redatta dall’IA a partire dai seguenti casi di consulenza della Korea Legal Aid Corporation (in coreano).
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Questa guida è un’informazione generale sul diritto coreano, non una consulenza legale sul tuo caso. Rivolgiti a un avvocato o alla Korea Legal Aid Corporation (132 in Corea).
